COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
Art. 1 – Costituzione
È costituita ai sensi del D. Lgs 117/2017 (di seguito CTS), del Codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia un’Associazione senza fini di lucro avente la seguente denominazione: “IO PARLO EUROPEO” (d’ora in avanti l’Associazione). La denominazione dell’Associazione una volta ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “IO PARLO EUROPEO ETS”, con l’indicazione degli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in ROMA Via Sistina, 121 e con durata illimitata. La variazione della sede legale con deliberazione del consiglio direttivo non comporta modifica del presente Statuto. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie nel territorio italiano, sedi distaccate e di rappresentanza nei paesi dell’Unione europea nei limiti e nel rispetto della normativa dei singoli stati.
Art. 3 – Oggetto e finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, nonché quelle ad esse direttamente connesse, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico culturale e di sesso, come previsto dalla Costituzione italiana. In particolare, l’Associazione intende promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell’Unione europea e della cittadinanza europea.
A tal fine l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
istituire e svolgere corsi di formazione e informazione sull’Unione Europea;
partecipare ad incontri, iniziative e gruppi di lavoro promossi da istituzioni pubbliche e private, offrendo il proprio contributo di studio ed elaborazione progettuale;
organizzare convegni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre, proiezioni, intrattenimenti musicali, spettacoli e svolgere manifestazioni culturali di ogni genere, attività di studio e di ricerca nell’ambito dello sviluppo della coscienza e dell’integrazione europea;
promuovere e curare la redazione e la pubblicazione di libri, testi e materiali audiovisivi, nonché di pubblicazioni periodiche e straordinarie anche su piattaforme web, mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza dei propri associati;
Per il perseguimento delle già menzionate finalità istituzionali, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell’art, 5 comma 1 del CTS:
“L’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i)”.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico nel rispetto dell’art. 7 del CTS.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dell’art. 6 del CTS.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS, può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – Soci
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
Lo status di socio ha durata annuale e può essere acquisito esclusivamente nelle modalità previste dal presente statuto. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
Possono essere istituite, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, delle tessere associative particolari, le quali possono garantire diritti e doveri diversi a seconda delle specificità.
Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
Gli Associati hanno diritto di:
Informazione e controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto di consultare i libri sociali, gli atti deliberati e la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione facendone espressa richiesta scritta al Presidente
Partecipare alle assemblee
Votare in proprio e per delega in sede assembleare
Elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, se in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni socio può delegare un altro socio nell’esercizio del proprio diritto di voto. Ogni socio può detenere non più di una delega, esercitando quindi, oltre al proprio diritto di voto, esclusivamente il diritto di voto del delegante.
Si consegue lo status di socio con la sottoscrizione del modulo individuale di iscrizione, previa approvazione della richiesta dal Consiglio direttivo, e con il successivo pagamento della quota annuale. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi. Il Consiglio Direttivo delibera entro novanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall’Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata a chi ne ha fatto richiesta e annotata nel libro degli Associati.
In caso di non ammissione, che deve essere motivata per iscritto e comunicata all’interessato, l’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni mediante lettera raccomandata inviata al Presidente. L’Assemblea Ordinaria nella sua prima seduta si pronuncerà in modo definitivo.
La modulistica per l’ammissione è annualmente redatta e revisionata, se necessario, dal consiglio direttivo, nell’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, che non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Lo status di socio si perde per:
Decesso
Dimissioni
Espulsione
Sono cause di espulsione, esclusivamente:
La violazione delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o delle deliberazioni degli organi sociali
La morosità del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa
Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione o assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e ratificate
dall’Assemblea.
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione che può essere tenuto sia in
formato digitale che cartaceo.
Art. 5 – Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
A) L’Assemblea dei Soci
B) Il Consiglio Direttivo
C) Il Presidente
D) Il Vicepresidente
E) Il Segretario
F) Il Tesoriere
G) Il Comitato Tecnico-Scientifico
H) L’Organo di controllo e il Revisore contabile, solo se istituito dall’Assemblea e reso obbligatorio per legge.
Le cariche di cui alle lettere a), b), c), d),e), f) sono gratuite; è previsto un rimborso delle spese documentate e sostenute in relazione alla carica ricoperta.
Art. 6 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano e deliberativo dell’Associazione in seduta ordinaria e straordinaria alla quale hanno diritto ad intervenire tutti gli associati iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea ordinaria dei soci determina l’attività generale e di indirizzo dell’Associazione e possiede i poteri riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto, in particolare spettano i seguenti compiti:
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, sul bilancio sociale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo (rendiconto gestionale e relazione di missione);
eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo e quando previsto l’Organo di Controllo e il Revisore dei Conti;
approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione e l’eventuale Regolamento interno;
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale in particolare sull’ammissione ed esclusione degli associati e l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
deliberare sullo scioglimento o trasformazione dell’associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo anche digitale, purché vi possa essere un riscontro dell’avvenuta comunicazione, e comunque mediante avviso sul sito web dell’Associazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. L’assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso sistemi di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza constatare e proclamare i risultati delle votazioni nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti oppure dal Revisore dei Conti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.
L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di una delega.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 14.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, a scrutinio segreto e in forma elettronica.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso cessazione della carica di un componente del Consiglio Direttivo, viene sostituito dal primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni, in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente, la riunione è consentita anche in collegamento audio/video con sistemi di comunicazione a distanza.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; delle riunioni è redatto verbale da parte del Segretario.
Il Consiglio Direttivo:
redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
esamina e predispone i bilanci e le relazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento da sottoporre all’Assemblea;
svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Elegge al proprio interno le seguenti cariche sociali:
Presidente;
Vicepresidente;
Segretario
Tesoriere
Art.8 – Il Presidente
Al Presidente del Consiglio Direttivo, eletto al proprio interno, compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Art. 9 – Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nella gestione degli affari sociali, cura l’attività amministrativa dell’Associazione, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo alle Assemblee, tiene aggiornati i libri sociali di cui all’art. 15 del CTS, (verbali Assemblee e del Consiglio Direttivo, il registro degli Associati), cura la corrispondenza e l’aggiornamento del sito web dell’Associazione, è il responsabile del trattamento dati personali.
Art. 10 – Il Tesoriere
Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile ha la delega per operare sui conti correnti bancari, gestisce i rapporti bancari e finanziari provvede annualmente a redigere il bilancio consultivo e il bilancio preventivo.
Art. 11 – Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico dell'Associazione ha la funzione di validare i prodotti e i contenuti elaborati dall'Associazione, fornendo una consulenza sui programmi definiti. Il regolamento che stabilisce il funzionamento del CTS è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da esperti di comprovata competenza provenienti dal mondo accademico, della ricerca, delle imprese e altri ambiti specialistici con comprovata esperienza; i membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere organizzati in gruppi specifici in base alle esigenze dei programmi dell'Associazione.
Tutti i componenti del CTS prestano la loro opera a titolo gratuito e non percepiscono remunerazione, ad eccezione di eventuali rimborsi spese, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.
Art. 12 - Organo di controllo
Organo di controllo: in ottemperanza all’art. 30 del CTS l’Assemblea dei Soci è tenuta a nominare l’organo di controllo alle condizioni e al superamento dei limiti previsti dalla legge, determinandone la durata triennale e il relativo compenso. L’organo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Revisione legale dei conti: in ottemperanza all’art. 31 del CTS, l’Assemblea dei Soci tenuta a nominare un revisore legale dei conti alle condizioni e al superamento dei limiti previsti dalla legge, determinandone la durata triennale e il relativo compenso.
Art. 13 – Patrimonio dell’Associazione
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
dai contributi annuali e straordinari degli associati;
dai contributi dei privati;
dai contributi di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
Le quote associative annuali e le somme versate all’Associazione, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
Art. 14 – Scritture Contabili e Bilancio
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Art. 15 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda al CTS, alle disposizioni del Codice civile e alla normativa vigente in materia.